Censimenti e mappature amianto, FAV, rifiuti

Il proprietario o gestore di un immobile, sia esso in utilizzo o in attesa di ricollocazione, o chi ha titolo a che vi si conducano attività lavorative, deve essere informato sulla presenza e lo stato di conservazione di manufatti contenenti amianto o fibre artificiali vetrose, oltre che sulla presenza di eventuali materiali abbandonati o stoccati che ricadano nel regime giuridico di rifiuto.

Per quanto riguarda l’amianto, in Italia la Legge 257/92 ne ha vietato l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione. La norma non ha imposto a priori la rimozione di tutti i manufatti contenenti amianto già presenti, ma ha rimandato ad una valutazione e gestione del rischio per la salute dei lavoratori e degli occupanti. La principale norma di attuazione di tale legge, il Decreto Ministeriale del 6 Settembre 1994, ha poi previsto il censimento, negli edifici e negli impianti industriali, dei materiali contenenti amianto in matrice friabile, con l’obbligo per i proprietari degli immobili di comunicare l’eventuale presenza dell’amianto al fine dell’iscrizione in un apposito registro tenuto presso le Aziende USL. Le Regioni hanno poi normato in maniera differenziata la gestione di tali censimenti e delle comunicazioni relative, ma il combinato disposto dell’impianto normativo citato, unitamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, che introduce un apposito titolo in tema di valutazione del rischio amianto, rende cogente l’effettuazione della richiamata mappatura, poiché pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di fornire informazioni circa la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) alle ditte che effettuano operazioni di demolizione o manutenzione.

La tematica della pericolosità e delle modalità di gestione delle fibre artificiali vetrose è invece riconducibile ad una serie di direttive e di atti normativi di derivazione comunitaria ripresi nel documento “Le fibre artificiali vetrose (FAV) – Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della saluti” approvato dalla Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, prot. 211/CSR del 10/11/2016.

La definizione di rifiuto, l’inquadramento normativo, la gestione delle operazioni di classificazione o di caratterizzazione derivano anch’essi da norme di derivazione comunitaria, la cui sintesi di riferimento è contenuta nella parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e i suoi allegati.

Greening esegue indagini dirette sui Siti per verificare la presenza di materiali contenenti fibre di amianto o fibre artificiali vetrose, così come la presenza di materiali che ricadano nella definizione giuridica di rifiuto.

Per l’esecuzione dei censimenti amianto e FAV Greening impiega il proprio personale tecnico formato secondo le indicazioni previste nel D.P.R. 08-08-94 e DGR scaturiti (coordinatore amianto, 50h), con l’ausilio di personale operativo per il prelievo di campioni da inviare a laboratori esterni autorizzati dal Ministero della Salute secondo i requisiti indicati nel Decreto ministeriale 14 maggio 1996. Le metodiche analitiche e l’approccio metodologico seguito sono conformi a quanto previsto dalla norma UNI 11870:2022 “Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per  l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti”, che fornisce riferimenti ulteriori anche per le FAV, e negli allegati del DM 06/09/94.

Il campionamento di rifiuti è eseguito in conformità alle norme di riferimento UNI 10802:2013 “Rifiuti – Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati” e UNI/TR n. 11682:2017, che fornisce esempi concreti di piani di campionamento.