Radon Vademecum Ambientale

Cos’è Il Radon

Il Radon è un gas nobile radioattivo che si forma in seguito alla disintegrazione dell’uranio. E’ il più pesante dei gas conosciuti (densità 9.72 g/l, 8 volte più denso dell’aria) e non reagisce con altri elementi, ma la sua disintegrazione genera elementi solidi anch’essi radioattivi.
Il radon si diffonde nell’aria dal suolo, dai materiali da costruzione ed in misura minore dall’acqua. In spazi aperti è diluito dalle correnti d’aria mentre in un ambiente chiuso, un’abitazione o luogo di lavoro, può accumularsi e raggiungere concentrazioni pericolose per la salute.

Dato che il Radon è un gas incolore ed inodore, i suoi effetti non sono direttamente avvertibili dai sensi dell’uomo. L’inalazione del particolato sospeso non visibile contenente i prodotti di decadimento viene inalato e può fissarsi sui tessuti polmonari. Gli atomi così depositati emettono radiazioni chiamate “alfa” che possono danneggiare il DNA delle cellule ed avviare un processo tumorale. Il percorso delle radiazioni alfa è molto breve, per cui il rischio è limitato al tumore polmonare.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il radon è la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo e la principale causa di tumore polmonare tra le persone che non hanno mai fumato.

Come Si Misura

La presenza di Radon è fortemente variabile negli ambienti costruiti, sia per la distribuzione nei vari locali che per le fluttuazioni nel tempo a scala giornaliera o stagionale. La ricerca scientifica ha quindi elaborato una metodica di monitoraggio a lungo termine comunemente definita “misura integrata” che si basa sull’utilizzo dei dosimetri.

I dosimetri sono dispositivi passivi che rilevano la presenza di Radon senza emettere alcuna sostanza e/o radiazione e non necessitano di alimentazione elettrica. Sono semplicemente costituiti da un supporto/contenitore, dove è posizionato un materiale sensibile che dopo il periodo di misura sarà analizzato in laboratorio. Hanno la caratteristica di non essere invasivi e la loro applicazione e rimozione è facile e veloce. Le loro dimensioni e il fatto di poter essere appesi o appoggiati su mensole, mobili o accessori permettono di non essere di intralcio per le attività che si svolgono nell’area in cui vengono ubicati.
Di norma si prevede l’istallazione di un dosimetro ogni 100 mq. In base alle caratteristiche costruttive, alle dimensioni dell’immobile, alla topografia e al numero di stanze può essere necessario applicare più dosimetri a più brevi distanze.
Dopo un anno di misura, i dosimetri vengono portati al laboratorio per essere analizzati ed ottenere la concentrazione media di Radon presente nell’ambiente analizzato relativamente al tempo di esposizione, espressa in Bequerel al metro cubo (Bq/mc).
A solo scopo indicativo e senza nessuna valenza dal punto di vista legislativo, può risultare utile una misura di breve durata per una prima verifica delle condizioni nei locali di un edificio; si utilizza in questo caso una strumentazione continua portatile.
La progettazione delle opere di mitigazione, necessarie qualora i valori monitorati superino i livelli di riferimento, viene eseguita da un professionista qualificato denominato “esperto in interventi di risanamento Radon”, che oltre al titolo di ingegnere, architetto o geometra ha superato una formazione specifica sull’argomento.

Cosa Prevede La Normativa Italiana

Il decreto legislativo 101/2020 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom introduce nel nostro sistema regolatorio molte novità per quanto concerne la protezione dall’esposizione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, approfondendo e migliorando il quadro regolatorio che era stato introdotto con il decreto legislativo 241/2000 riguardo la protezione dall’esposizione al radon sia negli ambienti di vita che negli ambienti di lavoro;
Per la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro è fissato lo stesso livello limite di riferimento pari ad una concentrazione media annua di 300 Bq/mc. Per le abitazioni costruite dopo il 31/12/2024, si applicherà un livello di riferimento più cautelativo pari a 200 Bq/mc.
Le norme relative alla protezione nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie che verranno man mano individuate dalle Regioni, oltre che in specifici luoghi di lavoro che verranno definiti dal Piano Nazionale di azione per il Radon in corso di definizione. In tali casi, ed in tutti gli altri casi previsti dalle normative locali a livello regionale e comunale, è richiesta all’esercente la misurazione della concentrazione media annua in aria per il confronto con il livello di riferimento.
Se il valore di concentrazione risulta inferiore a 300 Bq/mc le condizioni sono ritenute accettabili: la misurazione andrà ripetuta ogni 8 anni o comunque ogni volta che verranno realizzati interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico.
Se il valore di concentrazione risulta superiore a 300 Bq/mc, entro due anni dovranno essere adottate misure correttive per abbassare la concentrazione entro il valore di riferimento. L’efficacia delle misure verrà valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In caso di esito conforme le misurazioni verranno ripetute ogni 4 anni. In caso di esito non conforme dovrà essere effettuata una valutazione delle dosi efficaci annue tramite esperto di radioprotezione (livello di dose di riferimento 6 mSv/anno). Le relazioni sulle misurazioni di radon vanno a corredo del documento di valutazione dei rischi (DVR).

 


Misure Correttive

Nel caso di superamento dei valori di riferimento esistono varie tipologie di soluzioni e di interventi a seconda dei casi, che si tratti di nuove costruzioni o di interventi su fabbricati esistenti.
Nel caso di una nuova costruzione o di una ristrutturazione generale, la soluzione più diffusa è rappresentata dai solai areati.
Nel caso di un edificio esistente esistono soluzioni meno invasive ma i cui risultati vanno verificati, quali la sigillatura di canalizzazioni verticali, crepe, giunti, impianti, l’impermeabilizzazione della pavimentazione esistente, la ventilazione naturale o forzata del vespaio, la depressurizzazione diretta delle fondazioni o del sottosuolo.

Anche in assenza di riscontri di misura, se gli ambienti presentano rischi potenziali di esposizione al radon si devono comunque mettere in atto soluzioni preventive:

  • Evitare di occupare stabilmente i locali bassi, adibendoli ad altro uso (deposito, ripostiglio, ecc.);
  • Aerare spesso gli ambienti a rischio, anche cantine e locali interrati non occupati, tramite ventilazione naturale o inserendo degli estrattori d’aria;
  • Verificare il corretto posizionamento delle bocchette di entrata dell’impianto di ventilazione;
  • Sigillare le superfici e le eventuali crepe o fessure presenti su pavimenti e pareti dei locali, in particolare di quelli a diretto contatto con il sottosuolo.

Obblighi E Sanzioni

Il D.Lgs. 101/2020 dispone le seguenti sanzioni:

  • L’esercente che non effettua le misurazioni nelle modalità ed entro le scadenze indicate è punito con l’arresto da 1 a 6 mesi o con l’ammenda che può andare da 2.000 € a 15.000 €.
  • L’esercente che non si avvale dell’esperto o non attua le misure correttive indicate è punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l’ammenda da 5.000 € a 20.000 €.
  • L’inottemperanza agli obblighi di trasmissione, informazione o comunicazione previsti, nonché la mancata conservazione richiesta, sono punite con sanzione amministrativa da 2.000 € a 10.000€.
  • L’inottemperanza agli obblighi di informazione o comunicazione prevista è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 € a
    3.000 €.

Gli obblighi sono posti dalla normativa in capo all’esercente e al datore di lavoro e saranno man mano più stringenti dopo la definitiva regolamentazione sulle aree prioritarie da parte delle Regioni e l’adozione del Piano Nazionale di azione sul Radon, previsti nel corso del 2023-2024. Al pari delle norme che regolano altri rischi ambientali o di esposizione sul lavoro (ad es. presenza amianto), il proprietario diverso dall’esercente o dal datore di lavoro è comunque coinvolto nelle responsabilità di comunicazione delle caratteristiche dell’edificio e delle relative misure correlate alla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro.